24 gennaio 2012


Osservazioni al bando di gestione dei rifiuti

Il Bando per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari e raccolta differenziata, redatto nei mesi scorsi dagli Uffici competenti, non è, a nostro parere, in grado di risolvere i problemi della nostra città.
Il nostro progetto di raccolta rifiuti l'abbiamo presentato pubblicamente il 14 dicembre scorso.
Abbiamo, pertanto, presentato al Sindaco ed alla Dirigente competente, ovvero Dott.ssa Maria Centrone, un documento nel quale sono stati segnalati alcuni punti determinanti. Ci soffermiamo su alcune di queste osservazioni, che ci sembrano essenziali da approfondire affinché l’iniziativa possa sortire i risultati previsti e sperati, fermo restando che “differenziare” non solo è importante e determinante per la salvaguardia dell’ambiente, ma è anche imposto dalla nuova legislazione in materia.
Ringraziamo l'ing. ambientale Giuseppe Delonibus per la collaborazione.



In sintesi le nostre osservazioni sono le seguenti:

1) Come mai la classificazione dei rifiuti Art. 1 - Assunzione ed esercizio dei servizi di igiene urbana, e complementari non è conforme a quella prevista nel Decreto Legislativo del 2006 n.152 (art. 184) e successive modifiche?

2) Art.2 - Oggetto dell’appalto
“Il servizio che forma oggetto del presente appalto comprende i servizi di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti finali dei rifiuti solidi urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti (pericolosi e non pericolosi), i farmaci scaduti, le batterie e le pile esauste, così come definiti dal D. Lgs. 152/06.”
Art. 6 Corrispettivo
“Per quanto concerne la distanza degli impianti, nulla è dovuto dal Comune di Polignano a mare entro il raggio di 100 Km. Per eventuali maggiori distanze sarà corrisposto l’importo di € 0,25/tonnellata/Km oltre Iva come per legge.”
Come mai si lascia discrezione sulla scelta e sulla localizzazione degli impianti di smaltimento?

3) Nell'articolo 2 Oggetto dell'appalto, vengono elencati i servizi che la ditta appaltatrice deve espletare, perché non si parla di educazione ambientale? Chi la dovrebbe svolgerla?





4) “POSTAZIONI “INTELLIGENTI” SMART REC: la ditta deve altresì adoperarsi per la riattivazione gestione e manutenzione delle n°4 postazioni “intelligenti" di tecnologia “SMART REC” installate nel territorio comunale o per la rimozione definitiva delle stesse, qualora tecnicamente venga accertata l’assoluta inutilizzabilità, comunque entro tre mesi dall’inizio dell’appalto.”
Perché la nuova ditta appaltatrice deve supplire alle mancanze della ditta attuale?

5) ”La gestione dei servizi sarà affidata alla Ditta in conformità alle norme previste in materia e, ferme restando le responsabilità del coordinamento e del controllo, la Stessa dovrà nominare un proprio referente che curerà e relazionerà giornalmente per iscritto all’Ente appaltante sul servizio svolto, indicando il personale utilizzato e i mezzi adoperati. Per l’inosservanza di tale disposizione sarà applicata una sanzione di € 50 al giorno.”
Perché il controllato stabilirà chi sarà il controllore? Come mai il controllore sarà un dipendete del controllato?
Chi fornisce le linee guida del report giornaliero ?

6) Come mai il Dirigente, sin dalla redazione del Bando nell'articolo 4 Obiettivi dell’appalto, non ha individuato una serie di azioni nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti, ponendosi come obiettivo quello di coniugare le scelte generali di organizzazione delle modalità di raccolta dei rifiuti con la sfida sul fronte della prevenzione e della riduzione?
La Direttiva Europea sui rifiuti (2008/98 CE), infatti, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute delle persone, a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e migliorarne la gestione. È ormai acclarato che la gestione del ciclo dei rifiuti richiede un sistema coordinato di politiche e strategie finalizzate a:

  • ridurre all'origine la generazione di rifiuti
  • ridurre o riciclare la maggior parte (50-70%) dei "materiali post consumo"
  • trasformare le frazioni organiche più pulite in compost per uso orticolo/agricolo, incentivando anche il compostaggio domestico
  • massimizzare la raccolta differenziata organizzando metodologie innovative
  • gestione della filiera del riciclaggio-riutilizzo
  • riduzione degli imballaggi.


7) Art. 4 Obiettivi dell'appalto
“Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata l’Ente detrarrà, dal pagamento del canone mensile, decorsi nove mesi per la messa a regime del servizio, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, € 100,00 (cento) per ogni punto o frazione di punto in meno rispetto agli obiettivi di cui alla lettera e), senza che la ditta possa addurre alcuna motivazione circa le eventuali cause all’origine di tale inadempienza.
Le economie rivenienti dalle minori somme che la ditta corrisponderà per il pagamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno a vantaggio della ditta affidataria del servizio;”
Perché è stato deciso di concedere nove mesi per la messa a regime del servizio, quando solitamente ne vengono concessi meno?
Come mai si è deciso per una penale cosi bassa, che, conti alla mano, arriva al massimo al 2% del canone mensile, disincentivando completamente la raccolta differenziata?
In realtà, in un bando cosi concepito, all'azienda converrebbe , per assurdo, non impegnarsi più di tanto nella raccolta differenziata, data la poca incisività delle penali (vedi situazione attuale) .
Il Comune pagherà alla ditta fino a 246.458,00 € al mese, quando invece la penale arriverà al massimo al 2% della cifra (100 € mensili per punto di raccolta differenziata non raggiunto).
Poniamo il caso che la nuova azienda sia meno efficiente, passando dall'attuale 17% al 10% di differenziazione. L'Azienda pagherebbe una penale cosi calcolata:
65% ( obiettivo nazionale stabilito per legge) – 10% = 55% x 100,00 € = 5.500,00 € mensili , a cui potranno aggiungersi massimo 5.000,00 € annuali in caso di non raggiungimento dell'obiettivo come rimborso delle maggiori spese di Ecotassa sostenute.

8) Art. 6 Corrispettivo
“[...] la Ecotassa Regionale che resta a carico del Comune”
“Eventuali proventi rivenienti dalla cessione di frazioni recuperabili di rifiuti ai soggetti autorizzati al trattamento, recupero, riciclo, saranno incamerati direttamente dall'Appaltatore del servizio, quale incentivo.”
Come mai i proventi sono incamerati dalla ditta, mentre la ecotassa la paga il Comune? Questo escluderà la possibilità di dare incentivi economici ai cittadini che effettuano la raccolta differenziata!

9) Come verranno calcolati gli sgravi fiscali sulla TARSU/TIA/RES se gli introiti sono incamerati dall'azienda?

10) Il cantiere/deposito dei mezzi dove sarà ubicato? (tenendo presente che vicino all'attuale è da poco sorto un asilo nido)

11) Art. 16 Sede aziendale – domicilio dell’impresa.
“Il concessionario è tenuto a dotarsi di deposito per ricovero mezzi ed attrezzature […] che deve essere ubicato ad almeno 500 metri dalla periferia del paese.”
Come viene definita la periferia del paese? Come mai ad almeno 500 metri?

12) Art.21 Servizio di raccolta differenziata rifiuti recuperabili.
Perché non è indicata la frequenza con la quale dovranno essere raccolte le varie tipologie di rifiuti?

13) Art. 36 Penalità
Chi controllerà l'operato della ditta stabilendo le eventuali penalità?
Perché non si è previsto un soggetto terzo rispetto ai due soggetti che certifichi il corretto svolgimento dei servizi?